Successi dello studio legale Machac
Diritto edilizio
Decisione del OGH (Corte Suprema)
Dopo anni di controversia giudiziaria per il mancato montaggio di finestre, il ricorso della parte convenuta (= azienda produttrice di finestre), è stato respinto dalla Corte Suprema. Tutti i diritti (= prezzo dell’opera, risarcimento danni, deprezzamento dell’immobile, spese legali, processuali e di perizia) sono stati ascritti alla parte attrice (= appaltatore), rappresentata dallo studio legale Gradwohl und Machac.
Diritto amministrativo
Successo nel ricorso alla Corte Suprema Amministrativa
Nel 1993 l’autorità edilizia in prima istanza ha ascritto al mandante un risarcimento per servizi a valore aggiunto, il quale però non è mai stato trasferito al mandante. Tramite notifica, nel 2011 l’autorità edilizia in seconda istanza ha dichiarato estinto il diritto al pagamento. A seguito di un ricorso da parte del dott. Machac, nel dicembre del 2012 la Corte Suprema Amministrativa ha stabilito l’illegittimità di tale notifica sulla base di un grave errore in procedendo nell’emanazione della notifica. Il dott. Machac è stato in grado di ovviare al vizio di procedura, assicurando al mandante la somma a lui spettante di circa EUR 5.000,-.
Salvataggio dal ritiro del passaporto
Tramite la sua profonda conoscenza della nuova giurisprudenza del VwGH (Corte Suprema Amministrativa) il dott. Machac ha potuto preservare il suo mandante dal ritiro del passaporto. Il dott. Machac ha infatti portato avanti con successo quanto decretato dalla Corte Suprema Amministrativa: Alla luce delle norme europee sulla libera circolazione, il ritiro del passaporto da parte dell’autorità nazionale non è giustificato dal fatto che l’interessato abbia commesso un reato di droga all’interno del Paese. Piuttosto, il ritiro del passaporto è giustificato solo nel momento in cui dal comportamento dell’interessato, nell’ambito di una previsione valutatrice del singolo caso, risulta che sussiste un pericolo effettivo, presente e rilevante che l’interessato utilizzi il suo passaporto per importare ed esportare una grossa quantità di droga. Successo per il mandante!
Diritto penale classico
Accusa di incendio doloso – periodo della pena da 1 a 10 anni – condanna per danni materiali
Il dott. Machac è stato incaricato di rappresentare l’incendiario del Goodmann il quale, dopo essere stato buttato fuori dalla sicurezza del locale notturno viennese GOODMANN, ha espresso il suo risentimento versando benzina davanti al locale e attizzando una colonna di fuoco sulla strada. In base ad una perizia richiesta è stato possibile provare che questa colonna di fuoco non avrebbe mai potuto provocare un incendio e, nonostante la forte battaglia del pubblico ministero, convincere il tribunale della presenza di un semplice danno materiale e non di un tentativo di incendio. Esiste un’eclatante differenza tra il tentativo di provocare un incendio, punibile ai sensi dell’art. 169StGB (codice penale) con una pena dall’1 ai 10 anni, e un danno materiale, da 0 a 6 mesi. Il mandante è stato condannato ad una pena detentiva con condizionale di 3 mesi. Tale condanna non compare sulla fedina penale, bensì solo le autorità e i tribunali ne sono a conoscenza, la cosiddetta non menzione della condanna. Il mandante può continuare a vivere la propria vita normalmente.
Ricorso per nullità davanti alla Corte Suprema
Nell’aprile del 2012 il dott. Machac ha ottenuto un successo sensazionale con l’assoluzione del suo mandante da parte della Corte Suprema. Grazie alla sua profonda conoscenza del diritto e del codice di procedura penale, il dott. Machac è riuscito a riconoscere che la rapina era già caduta in prescrizione; la cosa era sfuggita sia al pubblico ministero che al giudice. Di conseguenza, il dott. Machac ha presentato alla Corte Suprema un ricorso per nullità ottenendone subito l’accettazione, il che ha risparmiato al suo mandante una pena detentiva di 3 anni senza condizionale.
Richiesta di grazia al Presidente della Repubblica
Il mandante era il gestore di una birreria e non aveva registrato correttamente tutte le sue consegne. Un tribunale penale lo ha dunque condannato a pagare una multa di EUR 50.000,-- e nel caso di non esigibilità ad una pena detentiva sostitutiva di 3 mesi. La successiva istanza di riduzione della pena è stata respinta. Data l’età avanzata, il fragile stato di salute e la precaria situazione finanziaria del mandante, il tentativo di richiesta di grazia al Presidente della Repubblica ha avuto successo. In conclusione, la (restante) pena pecuniaria e detentiva sostitutiva del mandante è stata condonata con condizionale, tramite assegnazione di un periodo di prova.
Legislazione in materia di stupefacenti
Condannato per 870 kg di cannabis (erba), è stato possibile evitare la pena detentiva.
Il dott. Arthur Machac è stato avvicinato dal gestore di un growshop che era stato accusato di aver contribuito alla produzione di 870 kg di cannabis dal settembre del 2009 al febbraio del 2012, vendendo un totale di 155.000 talee. Trattandosi di un affare di un certo calibro, inizialmente era stata presa in considerazione l’accusa nei suoi confronti di essere a capo di un’organizzazione criminale (pena prevista da 10 a 20 anni o ergastolo), ai sensi dell’art. 28a para. 5 della legge sugli stupefacenti. Ciò è stato evitato. Successivamente l’imputato è stato condannato in prima istanza a 3 anni di pena detentiva senza condizionale. Grazie al ricorso ottenuto presso la Corte Suprema al 15 Os 22/13v si è creata una nuova possibilità per l’imputato. Nella seconda fase del processo la pena è stata ridotta ad un totale di 34 mesi, 10 dei quali senza condizionale. Questa può essere scontata tramite cavigliera elettronica e la pena detentiva viene risparmiata al mandante.
Patteggiamento di successo
Sfruttando le sue competenze professionali nella legislazione in materia di stupefacenti il dott. Machac è riuscito ad ottenere un altro grande successo. Il mandante è stato accusato di vendita di 1,5 kg di cannabis al prezzo di EUR 4.500,--. Tuttavia, il dott. Machac ha esposto in maniera convincente i motivi per il ricorso ad un patteggiamento. Il processo si è concluso con un patteggiamento, ovvero con un periodo di prova di 2 anni e l’obbligo per il mandante di seguire una terapia. Come risultato il mandante ha potuto evitare la pena detentiva.
Patteggiamento nonostante precedente penale
Il mandante è stato accusato di vendere all’estero sostanze dopanti. Dopo una lunga istruttoria, durante la quale sono stati venduti prodotto dopanti ad un inquirente sotto copertura, il dott. Machac è riuscito ad ottenere il patteggiamento per entrambi i mandanti, nonostante uno dei due avesse già due precedenti penali. Il patteggiamento è da attribuire alle ampie conoscenze giuridiche, in particolare con riferimento alla giurisprudenza sull’inquirente sotto copertura citata nel processo (vedi EGMR – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CEDU – Teixeira contro il Portogallo, 44/1997/828/1034, EGMR Ramanauskas contro la Lituania, 13109/04). Un precedente penale avrebbe automaticamente significato per il mandante la perdita della licenza commerciale. Tramite il patteggiamento e il pagamento di una multa il processo si è concluso per entrambi senza precedente penale.
Ricorso per nullità di fronte alla Corte Suprema
Il mandante è stato accusato di possesso di 10 kg di cannabis e condannato in prima istanza ad un anno di reclusione con la condizionale, con un periodo di prova di 3 anni. Contro la lacunosa sentenza di prima istanza è stato intentato con successo un ricorso per nullità a tutela della legge di fronte alla Corte Suprema. Di conseguenza, la sentenza di prima istanza è stata completamente annullata e rinviata al Landesgericht für Strafsachen (tribunale regionale per cause penali) per la rettifica. In conclusione, il caso è stato risolto tramite patteggiamento: il mandante deve sottoporsi 4 volte al controllo delle urine; la pena detentiva gli è stata risparmiata.
Esenzione dalla pena per diffusione di pollini
Il mandante è stato accusato di aver coltivato intenzionalmente piante di cannabis contenenti THC sulla sua proprietà. In realtà il mandante aveva coltivato innocua canapa industriale, ma le piante col tempo avevano sviluppato la presenza di THC. In seguito ad un test di laboratorio delle piante in connessione con uno studio agrotecnico è stato possibile provare in tribunale che la canapa industriale aveva sviluppato THC in seguito ad un incrocio con i pollini diffusi dalle aree limitrofe. Tuttavia, il mandante non era a conoscenza di questa situazione né l’aveva voluta. Il mandante è stato assolto già in prima istanza.
Diritto ereditario
Petizione d’eredità respinta
La mandante era legata al de cuius da anni. Durante tale periodo il de cuius ha comprato alla mandante un appartamento di proprietà. Subito dopo la morte del de cuius l’erede universale ha fatto causa alla mandante per ottenere il rimborso del prezzo d’acquisto dell’appartamento di proprietà. Secondo l’erede, infatti, il de cuius non avrebbe donato l’appartamento alla mandante, bensì le avrebbe prestato i soldi del prezzo d’acquisto. Nel processo finale è stato possibile convincere il giudice dell’animo nobile del de cuius e del fatto che egli avesse donato l’appartamento alla sua compagna di lunga data, sebbene egli fosse di regola avaro.
Successione ereditaria in Svizzera
Il de cuius aveva lasciato un conto cospicuo in una banca svizzera e due eredi. Per aiutare una delle eredi e mandante ad avere giustizia si è dovuta innanzitutto intraprendere una controversia di successione nella quale è stato possibile concludere un accordo con l’altra erede, favorevole per la mandante. Dopodiché è stato necessario superare diversi ostacoli burocratici e giuridici. I decreti giudiziari austriaci sono stati autenticati e la richiesta di trasferimento del saldo bancario spettante alla mandante è stata dichiarata esecutiva conformemente alle norme svizzere di diritto privato. Infine, la mandante ha potuto addirittura prendere possesso di una parte maggiore della successione ereditaria di quanto previsto.
NÖN – Niederösterreichische Nachrichten (settimanale della Bassa Austria)
Krampuslauf (tradizionale sfilata folcloristica di diavoli travestiti) – Responsabilità dell’organizzatore
[…] “L’organizzatore è responsabile per danni a cose e ulteriori danni nel corso di un evento, causate da visitatori o collaboratori dell’evento, salvo ne si conosca il colpevole” […]
Garanzia
Consegna e montaggio di una stufa di maiolica – elementi base da migliorare. La parte attrice aveva incaricato la parte convenuta di consegnare e montare una stufa contrassegnata nel depliant dell’azienda di produzione come “stufa di maiolica” con un riscaldatore aggiunto. La parte attrice lo avrebbe scelto dal depliant e …
Varie
Accusa di un bordello respinta
Un mandante rappresentato dallo studio legale Gradwohl + Machac si è svegliato una mattina in un bordello non ricordando nulla della sera precedente. Nel pomeriggio ha ricevuto una telefonata dalla proprietaria del bordello nella quale lo informava di un conto aperto per champagne e ragazze per un totale di € 5.167,00. L’importo richiesto era composto come indicato di seguito:
In parte da prestazioni sessuali e in parte da champagne – 10 ore in camera con diverse ragazze e 5 bottiglie di champagne. Tuttavia, questa prestazione degna di Ercole ha fatto sorgere dei dubbi sulla correttezza del conto.
Ai sensi della nuova giurisdizione della Corte Suprema – il decreto al 6 Ob 124/12x del 13.9.2012 è attualmente giurisdizione permanente:
L’accordo tra una prostituta e il suo cliente non è in generale immorale ai sensi dell’art. 879 para. 1 ABGB (codice civile austriaco). Non esiste un diritto di querela per esecuzione o connivenza di un atto sessuale. Se l’atto sessuale è stato eseguito o accettato in seguito a precedente accordo di un corrispettivo, tale accordo giustifica però una querela per ottenere tale corrispettivo. Questo principio vale anche nel rapporto tra gestore del bordello e cliente. La precedente argomentazione giuridica secondo la quale non era possibile richiedere un corrispettivo per atti sessuali perché immorale non è più valida. In secondo luogo, sono stati presentati documenti più che dubbiosi; le testimoni stesse non ricordavano se avessero avuto rapporti con il mandante o meno – un perito grafologo ha stabilito l’impossibilità di determinare se le firme provenissero dal cliente. L’accusa è stata quindi respinta, così come il ricorso contro la sentenza del Bezirksgericht (tribunale distrettuale). La sentenza è passata in giudicato. Si consiglia dunque di consultare un avvocato anche per faccende delicate o imbarazzanti.